Decreto Legislativo 29 dicembre
1992 n. 518 (Gazz. Uff. n.
306 del 31 Dicembre 1992)
Attuazione della direttiva 91/250/CEE
relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del
Consiglio del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari
regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
- All'art. 1 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
"Sono altresì protetti i programmi per
elaboratore come opere letterarie ai sensi della
Convenzione di Berna sulla protezione delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con
legge 20 giugno 1978, n. 399".
Art. 2.
- Dopo il n. 7) dell'art. 2
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il
seguente numero:
"8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi
forma espressi purché originali quale risultato di
creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi
dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i
principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un
programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce. Il termine programma comprende anche il
materiale preparatorio per la progettazione del programma
stesso".
Art. 3.
- Dopo l'art. 12 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 12- bis.
- Salvo patto contrario,
qualora un programma per elaboratore sia creato dal
lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni
o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro,
questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica del programma creato".
Art. 4.
- Dopo l'art. 27 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 27- bis.
- La durata dei diritti di
utilizzazione economica del programma per elaboratore
prevista dalle disposizioni della presente Sezione si
computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1. gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento
considerato dalla norma".
Art. 5.
- Dopo la sezione V del capo
IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunta la seguente sezione:
"Sezione VI - PROGRAMMI
PER ELABORATORE
Art. 64-bis.
- Fatte salve le
disposizioni dei successivi articoli 64- ter e 64-quater,
i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui
programmi per elaboratore comprendono il diritto di
effettuare o autorizzare:
- la riproduzione,
permanente o temporanea, totale o parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o
in qualsiasi forma. Nella misura in cui
operazioni quali il caricamento, la
visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o
la memorizzazione del programma per elaboratore
richiedano una riproduzione, anche tali
operazioni sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti;
- la traduzione,
l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore,
nonché la riproduzione dell'opera che ne
risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi
modifica il programma;
- qualsiasi forma
di distribuzione al pubblico, compresa la
locazione, del programma per elaboratore
originale o di copie dello stesso. La prima
vendita di una copia del programma nella
Comunità Economica Europea da parte del titolare
dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il
diritto di distribuzione di detta copia
all'interno della Comunità, ad eccezione del
diritto di controllare l'ulteriore locazione del
programma o di una copia dello stesso.
Art. 64-ter.
- Salvo patto contrario,
non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei
diritti le attività indicate nell'art. 64- bis, lettere
a) e b), allorché tali attività sono necessarie per
l'uso del programma per elaboratore conformemente alla
sua destinazione da parte del legittimo acquirente,
inclusa la correzione degli errori.
- Non può essere impedito
per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del
programma per elaboratore di effettuare una copia di
riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria
per l'uso.
- Chi ha il diritto di
usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare,
studiare o sottoporre a prova il funzionamento del
programma, allo scopo di determinare le idee ed i
principi su cui è basato ogni elemento del programma
stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni
di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione
o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di
eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione
del presente comma sono nulli.
Art. 64-quater.
- L'autorizzazione del
titolare dei diritti non è richiesta qualora la
riproduzione del codice del programma di elaboratore e la
traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64- bis,
lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma
del codice, siano indispensabili per ottenere le
informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma
per elaboratore creato autonomamente purché siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
- le predette
attività siano eseguite dal licenziatario o da
altri che abbia il diritto di usare una copia del
programma oppure, per loro conto, da chi è
autorizzato a tal fine;
- le informazioni
necessarie per conseguire l'interoperabilità non
siano già facilmente e rapidamente accessibili
ai soggetti indicati alla lettera a);
- le predette
attività siano limitate alle parti del programma
originale necessarie per conseguire
l'interoperabilità.
- Le disposizioni di cui
al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in
virtù della loro applicazione:
- siano utilizzate
a fini diversi dal conseguimento
dell'interoperabilità del programma creato
autonomamente;
- siano comunicate
a terzi, fatta salva la necessità di consentire
l'interoperabilità del programma creato
autonomamente;
- siano utilizzate
per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per
elaboratore sostanzialmente simile nella sua
forma espressiva, o per ogni altra attività che
violi il diritto di autore.
- Gli accordi contrattuali
conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.
- Conformemente alla
convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie
ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20
giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente
articolo non possono essere interpretate in modo da
consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei
diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento
del programma".
Art. 6.
- All'art. 103 della legge 22
aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
integrazioni:
- Dopo il terzo
comma è aggiunto il seguente:
"Alla Società italiana degli autori ed
editori è affidata, altresì, la tenuta di un
registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore. In tale registro viene registrato il
nome del titolare dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica e la data di
pubblicazione del programma, intendendosi per
pubblicazione il primo atto di esercizio dei
diritti esclusivi".
- Dopo il quinto
comma è aggiunto il seguente:
"I registri di cui al presente articolo
possono essere tenuti utilizzando mezzi e
strumenti informatici".
Art. 7.
- Dopo il secondo comma
dell'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserito il seguente:
"Per i programmi per elaboratore la registrazione
è facoltativa ed onerosa".
Art. 8.
- All'art. 161 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Le disposizioni di questa Sezione si applicano
anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o
detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di
programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore".
Art. 9.
- Al primo comma dell'art.
171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono premesse le
seguenti parole:
"Salvo quanto previsto dall'art. 171- bis".
Art. 10.
- Dopo l'art. 171 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è inserito
"Art. 17-bis.
- Chiunque abusivamente
duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai
medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si
tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale, o concede in
locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena
della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da
L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se
il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore. La pena non
è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la
multa a L. 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità
ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione,
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo
commerciale o locazione sia stato precedentemente
distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed
editori ai sensi della presente legge e del relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18
maggio 1942, n. 1369.
- La condanna per i reati
previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della
sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più
periodici specializzati".
Art. 11.
- Dopo l'art. 199 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 199-bis.
- Le disposizioni della
presente legge si applicano anche ai programmi creati
prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli
eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti
anteriormente a tale data".
Art. 12.
- Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la
Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge saranno
determinate le caratteristiche del registro, le modalità
di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative
tariffe.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri
COSTA, Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari
regionali
COLOMBO, Ministro per gli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli:
MARTELLI